Poteri e responsabilità I rappresentanti presso la sezione elettorale: a) hanno diritto ad assistere a tutte le operazioni dell’ufficio elettorale di sezione, sedendo al tavolo dell’Ufficio stesso od in prossimità; b) possono far inserire, succintamente, nel verbale eventuali dichiarazioni od osservazioni a proposito dello svolgimento delle operazioni elettorali e dell’attribuzione dei voti; c) possono apporre la loro firma od il loro sigillo sulle strisce di chiusura delle urne, e la loro firma nei verbali e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio, relativi all'elezione per la quale sono stati designati, nonché sui mezzi di segnalazione apposti alle finestre ed agli accessi della sala delle elezioni. Per l’esercizio delle loro funzioni i rappresentanti sono autorizzati a portare, all'interno della sezione, un bracciale o altro distintivo recante il contrassegno della lista rappresentata. Possono anche usare la copia delle liste degli elettori della sezione, di cui eventualmente siano in possesso, annotandovi coloro che votano. Tutti i membri dell’ufficio elettorale, e quindi anche i rappresentanti di lista, nell'esercizio delle loro funzioni, sono considerati ad ogni effetto di legge pubblici ufficiali. E per i reati commessi in danno loro si procede con giudizio direttissimo.
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