La libertà non è uno spazio libero, la libertà è PARTECIPAZIONE. Giorgio Gaber

mercoledì 1 giugno 2016

Parere di legittimità richiesto dai Consiglieri del Movimento 5 Stelle Fiorella Anderlini e Claudio Ori, in merito alla presunta violazione dell’art. 43 del d.Lgs. 267/90. (fasc.186/2016/EL).




Alla cortese attenzione dei Consiglieri del Comune di Spilamberto Fiorella Anderlini e Claudio Ori fiorella.anderlini@pec.aitec.it
e p.c.
Comune di Spilamberto
c.a. della responsabile Struttura Affari Generali
dott.ssa M. Letizia Vita Finzi
c.a. Presidente I Commissione consiliare
Cons. Alberto Malmusi
Il Difensore civico,
letta l’istanza di difesa civica datata 20/04/2016, prot. AL.2016.20958, con la quale i Consiglieri del Comune di Spilamberto Fiorella Anderlini e Claudio Ori chiedono un parere di legittimità relativamente ad una presunta violazione dell’art.43 del T.U.E.L., relativo al diritto alle informazioni dei consiglieri comunali e provinciali;
preso atto che
-    tale richiesta si riferisce a diversi quesiti riguardanti l’organizzazione delle sedute della I Commissione consiliare, che, per nuove disposizioni del Presidente della Commissione, emanate in data 16/03/2016, renderebbero non fruibile nelle sedute il diritto dei consiglieri di cui all’art.43 del d.lgs. 267/2000, T.U.E.L.;
-    delle risposte della responsabile della Struttura Affari generali del Comune; considerato che
- questo Ufficio non ha competenze per quanto riguarda il funzionamento degli organi istituzionali degli enti locali e le controversie sulla applicazione di normative e regolamenti comunali, fatto salvo per le controversie riguardanti il
ricorso contro il diniego all’accesso alle informazioni ai consiglieri comunali e provinciali (art. 43 del d.Lgs. 267/90) e gli istituti di democrazia diretta da parte dei cittadini;
-    nel caso di specie, il riferimento alla sopra citata norma è indiretto, in quanto le nuove disposizioni sul funzionamento della Commissione non incidono direttamente sull’esercizio del diritto di informazione dei consiglieri, mentre i quesiti posti dalla consigliera Fiorella Anderlini alla Struttura Affari Generali del Comune appaiono più finalizzati ad un confronto politico che ad ottenere informazioni necessarie all’espletamento del proprio mandato;
- l’istanza dei consiglieri Fiorella Anderlini e Claudio Ori a questo Ufficio non può essere considerato un ricorso contro il diniego all’accesso alle informazioni, derivante dal combinato disposto dell’art. 25 co. 4 della legge n.241/90 e dell’art. 43 co.2 del d.lgs. 267/2000, T.U.E.L.;
-    questo Ufficio considera utile, comunque, esprimere il parere richiesto, al fine di contribuire al corretto svolgimento dei lavori degli organi istituzionali del Comune;
ritienuto che
1.     l’art. 16 del Regolamento del Consiglio comunale individua nelle Commissioni consiliari permanenti una articolazione del Consiglio comunale e che, quindi, alle sedute della stessa Commissione si possano applicare le norme di cui all’art. 34 del medesimo Regolamento;
2.     in base a tale norma la determinazione della distanza fisica tra consiglieri e cittadini partecipanti alla seduta è competenza rimessa alla discrezione del Presidente della Commissione, che deve assicurare, con tale scelta, l’ordinato lavoro della commissione e, per altro verso, la possibilità dei cittadini di assistere ai lavori della stessa;
3.     le nuove disposizioni emanate dal Presidente della I Commissione non costituiscono una modifica della normativa vigente, ma una modifica di tipo organizzativo-funzionale; essa non dovrebbe, comunque, concretizzarsi nella impossibilità per il singolo consigliere di portarsi nello spazio riservato al pubblico per avere eventuali informazioni, mantenendo sempre un contegno rispettoso
dell’ordinato svolgimento dei lavori;
4.     lo svolgimento dei lavori in forma riservata deriva dall’art. 30 del Regolamento del Consiglio comunale, alla luce di quanto stabilito dall’art. 16 del medesimo Regolamento; l’art 30 definisce condizioni e modalità al ricorrere delle quali la seduta può tenersi in modo riservato, non prevedendo, quindi, decisioni monocratiche in tal senso; la facoltà di sospendere e sciogliere la seduta, nei casi previsti, è invece affidata dall’art.32 a chi la preside;
5.     non trattandosi di atti regolamentari, le soluzioni organizzativo-funzionali definite dal Presidente della I Commissione non si estendono necessariamente alle altre commissioni consiliari;
considerato che
-          il quesito posto, volto a conoscere “se la maggioranza ritiene di non dare seguito con una mozione di sfiducia del Presidente”, rappresenta una domanda di natura politica e non una richiesta di informazione; come tale, quindi, non comporta nessun obbligo giuridico di risposta;
-          il quesito posto, volto a conoscere l’opinione del vice-presidente della Commissione, è ugualmente una domanda di natura politica e non una richiesta di informazione; come tale, quindi, non comporta nessun obbligo giuridico di risposta.
DISPONE
l’archiviazione del procedimento.
Distinti saluti,                                                                  Il Difensore Civico
                                                                                            Gianluca Gardini


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