Alla cortese attenzione
dei Consiglieri del Comune di Spilamberto Fiorella Anderlini e Claudio Ori fiorella.anderlini@pec.aitec.it
e p.c.
Comune di Spilamberto
c.a. della responsabile
Struttura Affari Generali
dott.ssa M. Letizia
Vita Finzi
c.a. Presidente I
Commissione consiliare
Cons. Alberto Malmusi
Il Difensore civico,
letta
l’istanza di difesa civica datata 20/04/2016, prot. AL.2016.20958, con la
quale i Consiglieri del Comune di Spilamberto Fiorella Anderlini e Claudio Ori
chiedono un parere di legittimità relativamente ad una presunta violazione
dell’art.43 del T.U.E.L., relativo al diritto alle informazioni dei consiglieri
comunali e provinciali;
preso atto che
- tale richiesta si riferisce a diversi
quesiti riguardanti l’organizzazione delle sedute della I Commissione
consiliare, che, per nuove disposizioni del Presidente della Commissione,
emanate in data 16/03/2016, renderebbero non fruibile nelle sedute il diritto
dei consiglieri di cui all’art.43 del d.lgs. 267/2000, T.U.E.L.;
- delle risposte della responsabile della
Struttura Affari generali del Comune; considerato che
- questo Ufficio non ha
competenze per quanto riguarda il funzionamento degli organi istituzionali
degli enti locali e le controversie sulla applicazione di normative e
regolamenti comunali, fatto salvo per le controversie riguardanti il
ricorso
contro il diniego all’accesso alle informazioni ai consiglieri comunali e
provinciali (art. 43 del d.Lgs. 267/90) e gli istituti di democrazia diretta da
parte dei cittadini;
- nel caso di specie, il riferimento alla
sopra citata norma è indiretto, in quanto le nuove disposizioni sul
funzionamento della Commissione non incidono direttamente sull’esercizio del
diritto di informazione dei consiglieri, mentre i quesiti posti dalla consigliera
Fiorella Anderlini alla Struttura Affari Generali del Comune appaiono più
finalizzati ad un confronto politico che ad ottenere informazioni necessarie
all’espletamento del proprio mandato;
- l’istanza dei consiglieri Fiorella
Anderlini e Claudio Ori a questo Ufficio non può essere considerato un ricorso
contro il diniego all’accesso alle informazioni, derivante dal combinato
disposto dell’art. 25 co. 4 della legge n.241/90 e dell’art. 43 co.2 del d.lgs.
267/2000, T.U.E.L.;
- questo
Ufficio considera utile, comunque, esprimere il parere richiesto, al fine di
contribuire al corretto svolgimento dei lavori degli organi istituzionali del
Comune;
ritienuto che
1. l’art. 16 del Regolamento del Consiglio comunale individua nelle
Commissioni consiliari permanenti una articolazione del Consiglio comunale e
che, quindi, alle sedute della stessa Commissione si possano applicare le norme
di cui all’art. 34 del medesimo Regolamento;
2. in base a tale norma la determinazione della distanza fisica tra
consiglieri e cittadini partecipanti alla seduta è competenza rimessa alla
discrezione del Presidente della Commissione, che deve assicurare, con tale
scelta, l’ordinato lavoro della commissione e, per altro verso, la possibilità
dei cittadini di assistere ai lavori della stessa;
3. le nuove disposizioni emanate dal Presidente della I Commissione non
costituiscono una modifica della normativa vigente, ma una modifica di tipo
organizzativo-funzionale; essa non dovrebbe, comunque, concretizzarsi nella
impossibilità per il singolo consigliere di portarsi nello spazio riservato al
pubblico per avere eventuali informazioni, mantenendo sempre un contegno
rispettoso
dell’ordinato
svolgimento dei lavori;
4. lo svolgimento dei lavori in forma riservata deriva dall’art. 30 del
Regolamento del Consiglio comunale, alla luce di quanto stabilito dall’art. 16
del medesimo Regolamento; l’art 30 definisce condizioni e modalità al ricorrere
delle quali la seduta può tenersi in modo riservato, non prevedendo, quindi,
decisioni monocratiche in tal senso; la facoltà di sospendere e sciogliere la
seduta, nei casi previsti, è invece affidata dall’art.32 a chi la preside;
5. non trattandosi di atti regolamentari, le soluzioni
organizzativo-funzionali definite dal Presidente della I Commissione non si
estendono necessariamente alle altre commissioni consiliari;
considerato che
- il quesito posto, volto a conoscere “se la maggioranza
ritiene di non dare seguito con una mozione di sfiducia del Presidente”, rappresenta una domanda di natura politica e non una richiesta di
informazione; come tale, quindi, non comporta nessun obbligo giuridico di
risposta;
- il
quesito posto, volto a conoscere l’opinione del vice-presidente della
Commissione, è ugualmente una domanda di natura politica e non una richiesta di
informazione; come tale, quindi, non comporta nessun obbligo giuridico di
risposta.
DISPONE
l’archiviazione del
procedimento.
Distinti saluti, Il Difensore Civico
Gianluca Gardini
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