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venerdì 14 aprile 2017

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Spilamberto, 14/04/2017

Oggetto:
PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI – APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE AL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) PER L' ANNO 2017 – COMUNE DI SPILAMBERTO

Noi sottoscritti Anderlini Fiorella e Ori Claudio, in qualità di Consiglieri Comunali del Movimento 5 Stelle del Comune di Spilamberto (MO)
VISTO

- L’art. 1, comma 683 della Legge 147 del 27 Dicembre 2013;
- L'Art. 8 del DPR 158 del 17 Aprile 1999;
- La sentenza 04/01/2017, n. 1 – T.A.R. Lazio – Latina – Sez I Delibere Tari -
“….................. In altri termini la legge prescrive che il consiglio comunale approvi un piano con allegata relazione che deve obbligatoriamente avere i contenuti minimi indicati nell’articolo 8; questi contenuti devono costituire l’immediato oggetto della delibera (in modo che su questi contenuti possa svolgersi il dibattito consiliare), sicché l’approvazione di una tabella riassuntiva dei costi fissi e variabili del servizio non può essere considerata equipollente all’approvazione di un piano (che di fatto non risulta essere stato sottoposto all’approvazione del consiglio comunale). Ciò comporta, con
assorbimento di ogni altra censura, l’annullamento della delibera n. 56 del 2014 e, per illegittimità derivata, della delibera n. 57………….. “
- L'Art. 8 del Regolamento del Consiglio Comunale di Spilamberto:” Ciascun Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende, dalle istituzioni ed enti dipendenti, tutte le notizie e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato”;

CONSIDERATO CHE

I sottoscritti, nel Consiglio Comunale del 27 marzo 2017 a nome del gruppo consiliare M5S Spilamberto, hanno posto una questione pregiudiziale come previsto dall’art. 43 comma 2 del D LGS 267/2000, la questione pregiudiziale non è stata accolta nonostante la palese carenza di documentazione ed i consiglieri sono usciti dall’aula relativamente alla discussione ed approvazione di questo punto;

ESPRIMONO

ai destinatari della presente missiva, in ordine ad eventuale responsabilità diretta e in ordine alle funzioni di controllo dell’operato dell’ente, preoccupata e fondata opinione di invalidità pregiudiziale di quanto in discussione prima e deliberazione poi, in quanto:
1) risulta evidente che si sarebbe dovuto presentare nella documentazione predisposta per i consiglieri comunali, tutta la documentazione dettagliata della deliberazione TARI prevista ai sensi dell'art. 8 del DPR 158 del 17 Aprile 1999 (questione peraltro sottolineata anche dalla recente Sentenza 04/01/2017, n. 1 -T.A.R. Lazio -Latina -Sez. I);
2) risulta evidente che lo schema della deliberazione n.26 del 27/3/2017 (allegato A) approvato dalla sola maggioranza (astenuti Mercati; contrari Forte, Malmusi, Spadini) non sia altro che una scarna tabella mancante inoltre di un lungo elenco di voci necessarie per la lettura e comprensione dei dati riportati;
3) La successiva Delibera di Giunta n. 25 del 12/04/2017 certifica un comportamento non congruo all’attuale quadro normativo dell’Amministrazione tant’è che a breve distanza dall’approvazione della Delibera di Consiglio n.26 del 27/3/2017 e dal rigetto della questione pregiudiziale in stessa data, si sia pervenuti a questo ATTO DI INDIRIZZO PER L'IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA DI ATERSIR DI APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI 2017 da parte dell’Unione Terre di Castelli “alla quale il Comune ha conferito le funzioni di gestione dei servizi”

Per questi motivi CHIEDIAMO

Che i destinatari, ognuno per le proprie competenze, verifichino i fatti descritti e valutino le eventuali responsabilità.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo distinti saluti.


I Consiglieri m5s Anderlini Fiorella e Ori Claudio

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